Descrizione

Chi deve pagare una sanzione relativa alDecreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e si trova in difficoltà economica può chiedere all'ente che ha emesso la sanzione di rateizzarne il pagamento ai sensi del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, art. 202-bis.
La rateizzazione si concede solo sulla cifra piena e non sulla cifra scontata.
Se la domanda di rateizzazione è stata fatta entro i 60 giorni dalla notifica, si concede il pagamento rateale sull’importo pieno ma non raddoppiato; se la domanda di rateizzazione è stata fatta dopo il 60° giorno dalla notifica, si concede il pagamento rateale sull’importo raddoppiato.
La sanzione da pagare:
- deve essere di tipo pecuniario e deve essere ammesso il pagamento in misura ridotta
- può riferirsi a una o più violazioni accertate nello stesso momento con un solo verbale
- deve avere un importo superiore a 200,00 €.
In base alle condizioni economiche e all'entità della somma da pagare, il pagamento può essere ripartito:
- fino a un massimo di dodici rate, se l'importo dovuto non supera 2.000,00 €
- fino a un massimo di ventiquattro rate, se l’importo dovuto non supera 5.000,00 €
- fino a un massimo di sessanta rate, se l’importo dovuto supera 5.000,00 €.
L'importo minimo di ogni rata deve essere di 100,00 € purché il verbale (o la somma dei vari verbali) sia di almeno 200,00 €.
Quando si chiede una rateizzazione della sanzione, si rinuncia automaticamente alla facoltà di ricorre al prefetto e al giudice di pace.
Rateizzare l'importo prevede l'applicazione di interessi calcolati come dal Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602, a cui si aggiungono le eventuali spese per la notifica del piano di rientro.