Descrizione

Se il contribuente ritiene di aver versato erroneamente l'imposta a favore del Comune deve presentare domanda di rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento (Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, com. 164).
La domanda va presentata al Comune verso il quale è stato effettuato il versamento dell'imposta.
La compensazione tra crediti e debiti tributari consente ai contribuenti, nei termini previsti dalla normativa vigente, di detrarre dalle quote dovute eventuali eccedenze di versamento e può essere relativa al medesimo tributo (compensazione verticale) o relativa a tributi locali diversi (compensazione orizzontale es. IMU e TASI), fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale di IMU e TASI. Le eccedenze di cui si chiede la compensazione devono riguardare l’anno in corso o gli anni precedenti, senza l’applicazione di interessi.
La compensazione può avvenire solo se non è intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
Se le somme a credito sono maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, oppure può essere chiesto il rimborso per errato versamento.