Descrizione

È possibile fare ricorso a una sanzione contestata o notificata a seguito di una violazione del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285. La presentazione del ricorso permette ai cittadini soggetti a sanzioni amministrative per la violazione delle norme sulla circolazione stradale di contestarle all'ente accertatore.
Ricevuta una sanzione amministrativa, il trasgressore o proprietario/obbligato in solido può (alternativamente):
- presentare ricorso al prefetto competente per il territorio presso l'ufficio o il comando accertatore della violazione entro 60 giorni dalla contestazione della sanzione o della notifica del verbale (Decreto legislativo 30/04/1992 n.285, art. 203, com. 1)
- presentare opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria (ricorso al giudice di pace) competente per il territorio dove è avvenuta la violazione (giudice di pace) entro 30 giorni dalla contestazione della sanzione o della notifica del verbale, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero, come regolato dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e dal Decreto legislativo 01/09/2011, n. 150, art. 7.
Il ricorso è possibile solo se il cittadino non ha nel frattempo provveduto al pagamento della sanzione anche in forma ridotta.
Qualora non sia ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria (Codice della Strada, ex articolo 202), per la violazione contestata è possibile effettuare ricorso esclusivamente verso l'ordinanza. In caso di connessione obbiettiva con un reato il ricorso può essere presentato presso l'autorità indicata nel verbale.
Per ulteriori informazioni, consulta la pagina dedicata messa a disposizione dal Tribunale di Brescia.
Approfondimenti
In alternativa è possibile presentare ricorso direttamente al prefetto di riferimento del territorio in cui è stata accertata la violazione.
Il ricorso al giudice di pace comporta il pagamento di un contributo unificato ed eventuale marca da bollo.
L'importo può essere chiesto alla cancelleria del Giudice di Pace.
Per ulteriori informazioni, consulta le faq pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia.