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Fare un ravvedimento operoso

Descrizione

Fare un ravvedimento operoso

Valori della sanzione per il ravvedimento operoso dal 1° settembre 2024

Dal 1° settembre 2024 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:

  • 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90giorni dalla scadenza;
  • 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
  • 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente;
  • 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Valori della sanzione per il ravvedimento operoso per violazioni precedenti al 1° settembre 2024

Per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024 si continua ad applicare la sanzione minima del 30% declinata in base alle regole del precedente ravvedimento operoso, ovvero:

  • 0.1% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1.5% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1.67% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
  • 3,75% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
  • 4,29% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati entro il secondo anno dalla scadenza;
  • 5% (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo il secondo anno dalla scadenza.

Approfondimenti

Il ravvedimento sprint (applicabile entro il 14° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 22 giugno (6° giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,006 = 0,90 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 6) / 365 = 0,00 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 0,90 € + 0,00 € = 150,90 €

Il ravvedimento breve (applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 6 luglio (20° giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,015 = 2,25 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 20) / 365 = 0,02 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 2,25 € + 0,02 € = 152,27 €

Il ravvedimento medio - trimestrale (applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 15 agosto (60° giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,0167 = 2,51 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 60) / 365 = 0,05 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 2,51 € + 0,05 € = 152,56 €

Il ravvedimento lungo o annuale (applicabile oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro un anno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 24 settembre (100° giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,0375 = 5,63 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 100) / 365 = 0,08 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 5,63 € + 0,08 € = 155,71 €

Il ravvedimento lunghissimo o biennale (applicabile oltre l'anno di ritardo, ma comunque entro due anni di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 4,29% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 20 giugno dell'anno successivo (un anno e quattro giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,0429 = 6,435 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 369) / 365 = 0,30 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 6,435 € + 0,30 € = 156,73 €

Il ravvedimento ultra-biennale (applicabile oltre i due anni di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 5,0% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 20 giugno del secondo anno successivo (due anni e quattro giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,0500 = 7,50 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 734) / 365 = 0,60 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 7,50 € + 0,60 € = 158,10 €

Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo a IMU, TASI e TARI occorre utilizzare il modello F24 (anche semplificato), come per i pagamenti normali, versando l'intera somma (importo da versare, importo della sanzione e importo degli interessi giornalieri) con il corretto codice tributo e barrando la casella “ravv”.

Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo a ICP, TOSAP, COSAP e canone unico patrimoniale occorre utilizzare le modalità previste dal Comune.

I codici tributo per le quote da versare al Comune sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

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