Descrizione

Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, può notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione andava presentata o il versamento è stato o doveva essere effettuato, avviso di accertamento per omessa, tardiva o infedele dichiarazione oppure per mancato o parziale o tardivo pagamento dell'imposta.
Il Comune verifica la regolarità della posizione dei contribuenti e notifica un avviso di accertamento per informarli dell’esistenza di un loro debito tributario, secondo quanto risulta dalla documentazione in suo possesso, con l'indicazione dell'importo da pagare comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.
Approfondimenti
L'accertamento con adesione, detto anche concordato, è un "accordo" tra il contribuente e il Comune che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al Giudice tributario.
L'accertamento con adesione è una procedura che può essere avviata sia dal Comune che dal contribuente.
Il Comune, tramite un invito a comparire (Decreto legislativo 19/06/1997, n. 218, art. 5), può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento e gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.
Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non può utilizzare l’istituto dell’accertamento con adesione.
Il contribuente, invece, può chiedere di avviare la procedura di accertamento con adesione:
- prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire
- dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.
Il contribuente destinatario di un avviso di accertamento o di un provvedimento di rimborso relativo ai tributi comunali, nel caso riscontri inesattezze o errori, può chiedere il riesame in autotutela dell’atto amministrativo, al fine di ottenere un provvedimento di annullamento o di rettifica dell'atto, senza la necessità di ricorrere agli organi giurisdizionali.
Esempi di inesattezze sono:
- errori di persona
- errori logici o di calcolo
- doppia imposizione
- mancata considerazione di versamenti regolarmente effettuati
- mancata considerazione di aliquote agevolate, detrazioni ecc.
La domanda va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, deve essere motivata e deve evidenziare l'errore commesso. É inoltre necessario, allegare la documentazione probatoria che non è in possesso dell'ente (ad esempio bollettini di pagamento, notifiche di rendite, ecc.). La domanda non interrompe i termini per il pagamento né per la proposizione del ricorso e deve quindi essere tempestivamente presentata.
La rateizzazione (ai sensi del Regolamento di riscossione coattiva, art. 6 approvato con Delibera di Consiglio Comunale 25/06/2020 n. 16):
- il funzionario responsabile del tributo, il responsabile dell’entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a 50,00 €, secondo il seguente schema:
• fino a 50,00 € nessuna rateizzazione;
• da 50,01 € a 500,00 €: fino a tre rate mensili;
• da 500,01 € a 1000,00 €: fino a sei rate mensili;
• da 1.000,01 € a 2.000,00 €: fino a dodici mensili;
• da 2000,01 € a 4.000,00 €: fino a diciotto rate mensili;
• da 4.000,01 € a 6.000,00 €: fino a ventiquattro rate mensili;
• oltre 6.000,01 € fino a trentasei rate mensili. - L’importo di cui sopra per la definizione delle fasce di rate concedibili, nel caso di notifica contestuale di avvisi di accertamento riferiti a più annualità dello stesso tributo, si determina sommando l’importo degli avvisi ricevuti;
- la richiesta di rateizzazione per importi sino a 6.000,00 € è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà;
- la richiesta di rateizzazione per importi superiori 6.000,00 € è differenziata a seconda che il richiedente sia una persona fisica o giuridica come di seguito dettagliata:
a) per le persone fisiche/titolari di imprese individuali la rateizzazione può essere concessa, previo istanza documentata, al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni, sempre con riferimento alla famiglia anagrafica del contribuente:
• ISEE inferiore a euro 20.000,00 che con delibera di Giunta Comunale è possibile aggiornare
• qualora l’ISEE fosse superiore al limite di cui al punto precedente, ma il patrimonio immobiliare di proprietà fosse oggetto di pignoramento, verrà rideterminato un ISEE escludendo il valore immobiliare pignorato;
• perdita del lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;
• riduzione significativa del reddito familiare a causa di: mobilità, cassa integrazione, riduzione a seguito di accordi sindacali/aziendali dell’orario di lavoro, cessazione dell’attività professionale o d’impresa;
• gravi e documentati motivi di salute;
• infortunio o decesso del percettore di reddito del nucleo familiare;
• presenza di relazione del servizio sociale di obiettiva difficoltà economico-sociale del nucleo familiare.
b) per le persone giuridiche la rateizzazione può essere concessa, previo istanza documentata, al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
• presentazione degli ultimi tre bilanci o di altra documentazione fiscale o bancaria che dimostrino una difficoltà economica, finanziaria e di liquidità della società;
• società soggetta a procedura di concordato preventivo;
• società il cui personale è stato posto in cassa integrazione, mobilità. - La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all’articolo 4, nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione;
- l’importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata;
- con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell’acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori;
- la procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione;
- il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- su richiesta del debitore, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell’entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali;
- in caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili;
- in caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, con istanza debitamente documentata, il funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale può derogare all’importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.